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In Marocco anche le
donne hanno diritto di famiglia.
La nuova legge varata dal re Mohamed sesto, apre un varco verso
l’emancipazione delle donne marocchine. In un Paese saldamente
ancorata a principi di sottomissione femminile millenari.
Gli effetti di un atto, di per se rivoluzionario, richiedono
tempi forse non brevi di attuazione ma utili per riuscire a
corrodere alla base tradizioni che hanno costruito il paradigma
culturale di intere generazioni.
Le modifiche introdotte nel nuovo codice della famiglia
stravolgono l’assetto tradizionale della famiglia marocchina
ridisegnando il ruolo della donna a cui è concessa pari dignità
nei confronti del marito espungendo il dovere all’obbedienza. Il
matrimonio investe di uguale responsabilità i due coniugi che
decidono liberamente di contrarre matrimonio compiuti i 18 anni
d’età.
La donna decide liberamente e non solo, può invocare il divorzio
per colpa, per violenze o per mancato sostentamento.
Il ripudio e il divorzio erano prerogativa esclusivamente
maschile, la donna subiva la scelta del marito di contrarre
altri matrimoni.
La legge elimina il ripudio verbale e circoscrive i casi in cui
è permessa la poligamia subordinandola alla decisione del
Giudice che valuta l’esistenza di alcune condizioni per poterla
autorizzare. Inoltre, la donna può preventivamente stabilire
nell’atto del matrimonio che non sia prevista l’eventualità
della poligamia. Se il marito non si attiene alla condizione
data, la moglie può chiedere il divorzio per danno.
Nel caso di separazione, alla donna è riconosciuto il diritto di
richiedere l’affidamento dei figli e il mantenimento, questo nel
caso in cui ella contragga altro matrimonio o decida di
trasferirsi in una località diversa da quella del marito. Un
articolo che tutela sostanzialmente il minore per il quale,
prima di essere affidato, vengono valutate le condizioni
dell’ambiente in cui andrà a vivere. Dopo la madre e il padre,
anche i perenti materni possono richiedere l’affidamento.
Sul patrimonio è riconosciuto diritto di eredità ad ambedue le
linee, maschile e femminile. Per i beni dei coniugi vale il
principio di separazione a meno che i due non decidano di
sottoscrivere un accordo cha sancisce la comunità dei beni di
entrambi.
Una legge per essere adeguatamente attuata deve essere
interiorizzata in primo luogo dal soggetto a cui è diretta che,
facendola propria, ne legittima la portata di un diritto
riconosciuto per se, e di un dovere da cui non ci si può esimere
senza venire meno al patto sociale che regge la comunità. Ci
saranno sicuramente resistenze anche forti alla sua attuazione;
resistenze che possono essere anche considerate ‘normali’;
(pensiamo alla nostra legge 194, interruzione volontaria della
gravidanza, la quale a distanza di tanti anni dalla sua
promulgazione continua ancora ad essere, in vari modi, messa in
discussione), per questo, nel caso del Marocco, molto dipenderà
dalla volontà
delle donne di liberarsi dalla tradizione che le ha educate
subalterne all’uomo e di costruirsi una propria soggettività
femminile, liberamente padrona nelle scelte che la riguardano.
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